La parte sesta del ccnl, che contiene gli articoli:
è dedicata alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e al trattamento spettante al dirigente nelle varie ipotesi di risoluzione.
L'art. 33 riguardante la risoluzione del rapporto di lavoro sottolinea l'importanza della forma scritta nel caso della rescissione del contratto da ambo le parti. Se la rescissione del contratto avviene per iniziativa dell'azienda, sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di indicarne contestualmente la motivazione. Il dirigente avrà la possibilità di ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato per mancanza di motivazione o nel caso in cui ritenga il licenziamento ingiustificato. Lo stesso articolo, inoltre, elenca gli emolumenti dovuti al dirigente nel caso di risoluzione del contratto.
L'art. 34 su preavviso o indennità sostitutiva contiene indicazioni sulle modalità e formalità da rispettare in caso di licenziamento del dirigente e stabilisce i termini di preavviso in misura variabile in relazione all'anzianità di servizio, in qualsiasi qualifica, e detta alcune regole in merito all'eventuale indennità sostitutiva del preavviso non prestato.
L'art. 36 che concerne le dimissioni contiene indicazioni sulle modalità e formalità da rispettare in caso di recesso del dirigente e stabilisce i termini di preavviso in misura variabile in relazione all'anzianità di servizio. L'articolo in questione menziona anche le dimissioni "qualificate" a seguito di maternità.
L'istituto delle dimissioni per giusta causa (art. 37) estende la possibilità di ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato anche al dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, ovvero per un motivo così grave, dovuto al comportamento scorretto del datore di lavoro, tale da comportare la perdita dell'elemento fiduciario e da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Al dirigente spetta l'onere di provare la sussistenza della giusta causa delle proprie dimissioni.
Si definisce trattamento di fine rapporto (art. 38) quell'indennità che, a norma dell'art. 2120 del Codice civile, viene accantonata annualmente dall'azienda e deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La sua determinazione si presenta complessa nei casi di lunghe anzianità di servizio (rapporti sorti antecedentemente al 1° gennaio 1981), poiché si deve tener conto delle diverse normative che si sono succedute nel tempo:
Con l'art. 39 relativo all'indennità in caso di morte si stabiliscono gli emolumenti dovuti agli aventi diritto nel caso il dirigente deceda mentre si trova in servizio. In proposito sono considerati in servizio tutti i dirigenti che abbiano comunque pendente un rapporto di lavoro con un'azienda, anche se al momento del decesso non si trovino materialmente sul posto di lavoro, ovvero se il medesimo rapporto sia temporaneamente sospeso da una causa legittima di sospensione (ferie, viaggi di lavoro o personali, malattia, ecc.). Inoltre non ha rilievo la causa che ha provocato il decesso del dirigente in servizio, essendo tutelate, anche se in vari modi, tutte le situazioni che si possono verificare (malattia, malattia professionale, infortunio dipendente o meno da cause di servizio). Non hanno rilievo neppure le condizioni in cui si trova il rapporto di lavoro (prova, svolgimento, aspettativa, preavviso di licenziamento o dimissioni).