Dirigente con formula agevolata per età

ATTENZIONE: Nuovi requisiti applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i CCNL sottoscritti con Confcommercio, Confetra e Federalberghi, per i restanti contratti, non ancora rinnovati, rimangono in vigore le precedenti regole.

Le prime agevolazioni contributive applicabili, in presenza di determinate condizioni, per favorire la nomina o assunzione di dirigenti sono state introdotte nei CCNL nel 2004 e negli anni hanno subito importanti modifiche.

Con i recenti accordi di rinnovo dei CCNL sottoscritti nei mesi di novembre e dicembre 2025 con Confcommercio, Confetra e Federalberghi il sistema di agevolazioni contributive è stato rimodulato e semplificato, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L’agevolazione consiste nel versamento di una contribuzione ridotta alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e alla previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore), mentre per l’assistenza sanitaria integrativa (Fasdac) e per la formazione (CFMT) sono previsti contribuzione e prestazioni piene.

In particolare, la contribuzione al Fondo Mario Negri sarà pari, nel 2026, a 5.122,92 euro annui, di cui 1.184,49 a carico dirigente, oltre alla possibilità di conferimento del TFR, mentre la contribuzione all’Associazione Antonio Pastore, integralmente a carico dell’azienda, comprende tutte le garanzie assicurative ad eccezione della “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”, per un importo indicativo pari a 1.768 euro annui (ipotesi dirigente uomo con età assicurativa pari a 45 anni).

La contribuzione ridotta si può applicare per un periodo massimo di due anni e solo una volta nell’ambito della carriera lavorativa del dirigente, considerando anche le agevolazioni fruite con la precedente normativa.

Vengono meno tutte le casistiche particolari previste dalla precedente normativa legate all’età anagrafica del dirigente, alla tipologia di contratto (Temporary manager) o allo status di disoccupato.

In base alla prassi già adottata in passato, se un dirigente non utilizzerà presso lo stesso datore di lavoro i due anni di agevolazione, potrà portare “in dote” alla successiva azienda che lo assumerà/nominerà il periodo residuo, fino al raggiungimento del limite massimo di due anni previsto dal CCNL.

Sono fatti salvi i contratti formalizzati con le precedenti regole alla data di sottoscrizione degli accordi di rinnovo, con riferimento alla maggiore durata dell’agevolazione.

Invecchiamento attivo – l’unica deroga alla normativa generale sin qui illustrata, è riservata alle assunzioni di dirigenti senior con il preciso scopo di assumere funzioni di tutoraggio e mentoring. Gli accordi di rinnovo prevedono la possibilità di stipulare con questi soggetti contratti a termine con applicazione dell’agevolazione contributiva per un periodo massimo di tre anni, anziché due, anche nel caso in cui il dirigente abbia già fruito di periodi “agevolati” nel corso della sua carriera lavorativa.

N.B.: L’applicazione delle agevolazioni contributive non deve essere intesa come un automatismo, ma deve essere concordata con il dirigente prima dell’assunzione ed espressamente indicata nel contratto individuale di lavoro.

Accordi individuali possono stabilire l’interruzione, in qualsiasi momento, del periodo di riduzione contributiva ed il passaggio alla contribuzione ordinaria, anche prima della scadenza del periodo di durata dell’agevolazione.

Le modifiche introdotte assumono un significato sindacale rilevante, perché rendono le agevolazioni contributive più accessibili e utilizzabili da tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dal profilo del dirigente assunto.  Si amplia così la possibilità per le aziende di rafforzare la propria struttura manageriale, beneficiando di una riduzione temporanea e significativa del costo complessivo del dirigente, senza comprometterne le tutele assicurative e previdenziali fondamentali.

In caso di nomina di dirigenti residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro nel sud Italia (ovvero nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia), il periodo di permanenza nell’agevolazione può essere incrementato di un ulteriore anno.

Dopo aver assunto o nominato un dirigente con formula agevolata una volta formalizzato il rapporto con la lettera di nomina o assunzione, l’azienda deve:

1. Comunicare l’avvenuta nomina, entro 30 giorni dalla data di assunzione o nomina in modalità telematica al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti). 

Modalità attuative
– L’azienda, nel modulo di iscrizione con formula agevolata per età anagrafica che dovrà essere restituito al SUID debitamente compilato e sottoscritto, dovrà necessariamente indicare (oltre ai dati anagrafici del dirigente compresi residenza e domicilio) la data di assunzione o nomina, l’indirizzo della sede operativa dell’azienda presso la quale il dirigente presterà servizio. – Durante il periodo di servizio del dirigente l’azienda dovrà comunicare, entro 10 giorni al SUID tutte le eventuali variazioni di codice fiscale, residenza, domicilio, sede di lavoro.
Nel caso l’azienda abbia una o più filiali occorre indicare sia la sede legale che quella dove il dirigente lavora. – Nel caso di interruzione anticipata del periodo a contribuzione ridotta del dirigente, l’azienda dovrà darne comunicazione (entro 10 giorni) al SUID, indicandone la data esatta.

2. L’iscrizione al Fondo e agli altri enti contrattuali dovrà essere effettuata dall’azienda con un’unica comunicazione al SUID – Sportello Unico per l’iscrizione dei Dirigenti, accedendo al sito www.iscrizionedirigenti.it  e compilando online il modulo di iscrizione.

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