Fasdac: informazioni utili

Di seguito le ultime novità introdotte e alcune informazioni utili per gli associati Manageritalia.

LUNGODEGENZA
Il Nomenclatore Tariffario 2018 del FASDAC è stato aggiornato per quanto riguarda la Sezione 3 “Lungodegenza”.

Documentazione da presentare
Oltre alla documentazione di spesa ed alla cartella clinica , per il rimborso dei ricoveri in lungodegenza il Fondo richiede la presentazione di una “idonea certificazione medica” attestante lo stato di non autosufficienza .
Ciò in conseguenza di una recente precisazione del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria.
Il termine “idonea” certificazione medica permette di accettare qualsiasi documentazione con la quale si certifichi lo stato di “non autosufficienza” dell’assistito.
La documentazione può essere rilasciata da medici o strutture sanitarie pubbliche o private (ad es. il medico di base, un medico specialista, la valutazione multidimensionale della Commissione ASL per l’invalidità civile, la stessa cartella clinica della struttura di ricovero,…).
Poiché lo stato di non autosufficienza è permanente, a partire dal 2018, la documentazione va richiesta una sola volta in occasione della prima pratica di rimborso dell’assistito e non anche nelle pratiche successiv e.

Cosa prevede la normativa di rimborso
E’ opportuno precisare che si considera “LUNGODEGENZA” il ricovero presso strutture sanitarie che, in relazione all’evento di malattia presenti, sin dall’inizio, secondo il giudizio dei sanitari del Fondo, le caratteristiche proprie delle patologie croniche. Rientrano in questa tipologia di ricovero le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), gli Hospice e gli Istituti di Lungodegenza.
Non sono rimborsabili ricoveri di tipo socio assistenziale (ad esempio in Case di riposo, Case famiglia, Residenze per Anziani, Centri diurni, Case o Residenze Protette ecc.).
Si considera lungodegenza anche il ricovero protratto per più di 40 giorni nell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), anche non continuativi per il medesimo evento di malattia.
Il contributo forfettario per la degenza si riferisce a tutte le spese sanitarie sostenute durante il ricovero con esclusione di quelle per i soli accertamenti diagnostici e le terapie fisiche e riabilitative che sono rimborsate a parte.


PROSECUTORI VOLONTARI PENSIONATI E SUPERSTITI – Contributi 2018
Per effetto dell’accordo di rinnovo del 21 luglio 2016 del CCNL di riferimento dei Dirigenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, i nuovi contributi 2018 sono i seguenti:

Prosecutori Volontari
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo annuale dovuto al Fondo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento è di Euro 4.561,84 pari al 9,93% della retribuzione convenzionale annua di Euro 45.940,00.
L’importo dovuto per ciascun trimestre è pertanto di Euro 1.140,46.
Il pagamento dovrà avvenire mediante bollettino MAV/01 precompilato inviato alla mail comunicata dall’iscritto, seguendo le modalità indicate nella sezione Cosa fare per .

Pensionati diretti
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo annuale dovuto al Fondo ai sensi dell’art. 2 del Regolamento è di Euro 2.054,00 (Euro 513,50 trimestrali). Il versamento dei contributi deve essere effettuato trimestralmente, utilizzando gli appositi moduli prestampati e precompilati “Mod MAV/01” – inviati dal Fasdac alla mail comunicata dall’iscritto con le modalità specificate nella sezione Cosa fare per .
Il Dirigente pensionato può optare per il pagamento del contributo annuale in un’unica soluzione, con scadenza 10 aprile di ciascun anno, dietro presentazione di specifica richiesta da inoltrare all’Associazione territoriale di appartenenza o direttamente al Fondo all’indirizzo di posta elettronica contributi@fasdac.it , improrogabilmente entro il 31 gennaio .

Pensionati indiretti o superstiti (beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo annuale dovuto al Fondo ai sensi dell’art. 2 del Regolamento è di Euro 1.232,40 (Euro 308,10 trimestrali). Il versamento dei contributi deve essere effettuato trimestralmente, utilizzando gli appositi moduli prestampati e precompilati “Mod MAV/01” – inviati dal Fasdac alla mail comunicata dall’iscritto con le modalità specificate nella sezione Cosa fare per .
Il Dirigente pensionato/superstite può optare per il pagamento del contributo annuale in un’unica soluzione, con scadenza 10 aprile di ciascun anno, dietro presentazione di specifica richiesta da inoltrare all’Associazione territoriale di appartenenza o direttamente al Fondo all’indirizzo di posta elettronica contributi@fasdac.it , improrogabilmente entro il 31 gennaio .


FIGLI “OVER 18 ANNI”
RINNOVO DELL’ASSISTIBILITA’ PER IL 2018

Ricordiamo che il Fondo assiste il figli dal 18° al 26° anno di età a condizione che siano “studenti” o “disoccupati”. Tali condizioni vanno rinnovate ogni anno con la seguente documentazione:

Per i figli maggiorenni “studenti”:
Certificazione attestante la frequenza, presso istituzioni pubbliche o private, di corsi pluriennali di istruzione e di studio, compresi dottorati di ricerca, tirocini obbligatori, praticanti svolti a titolo gratuito, corsi di specializzazione universitaria non retribuiti e corsi di formazione professionale al termine dei quali si acquisisce una qualifica professionale.

N.B.: per tutti questi corsi l’assistibilità del Fondo è convenzionalmente mantenuta anche nei periodi intercorrenti tra un anno scolastico / accademico ed il successivo, fino al conseguimento del titolo.
Per i corsi di istruzione, studio, specializzazione o formazione della durata inferiore ad un anno (per esempio master di apprendimento, corsi di specializzazione, …), l’assistibilità del Fondo è mantenuta per la sola durata del corso che dovrà essere comunicata al momento della richiesta di assistenza.

Per i figli maggiorenni “disoccupati”:
Certificazione attestante lo stato di disoccupazione nell’anno in questione;
Presentazione al “centro per l’impiego” della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
L’assistibilità cessa comunque al momento in cui vengono meno i relativi presupposti (ad esempio: interruzione o termine del ciclo di studi per il figlio studente; nuova occupazione del figlio disoccupato).
In alternativa alle certificazioni il Dirigente può attestare gli stati e le condizioni di cui sopra mediante autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni compilando l’apposito modulo predisposto dal Fondo ( mod. IC/05 ).

A chi presentare la documentazione annuale?
La documentazione va presentata alla propria Associazione territoriale Manageritalia .


AGGIORNAMENTO MODULI
Nella pagina modulistica, sono disponibili:
– Modulo di rimborso per le spese odontoiatriche (P01D)
– Modulo rimborso farmaci (P01F)
– Modulo per la richiesta di rimborso delle Terapie Fisiche e Riabilitative (P01/R)
– Modulo per la richiesta di rimborso delle Prestazioni Professionali Sanitarie (P01/S).

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