Il Fasdac (Fondo di assistenza sanitaria dei dirigenti di aziende commerciali Mario Besusso) è stato costituito con i contratti collettivi del 1948 per i dirigenti delle aziende commerciali e del 1953 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione. Manageritalia è stata la prima, tra le organizzazioni dei dirigenti d'azienda, a creare nel 1948 un servizio di assistenza sanitaria integrativo per i propri associati, per fornire a loro e alle loro famiglie un efficace sistema di tutela della salute.
Il Fasdac è iscritto e nel 2023 ha rinnovato l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui ai Decreti del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, con il numero di protocollo: 0038336-27/10/2023-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P. Il Fasdac rispetta la soglia delle risorse vincolate prevista dal D.M. 27 ottobre 2009.
L'assistenza sanitaria gestita dal Fondo Mario Besusso, meglio conosciuto come Fasdac, è prevista dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali stipulati da Manageritalia. Il Fondo fornisce un efficace servizio di tutela della salute, a integrazione delle prestazioni offerte dal servizio pubblico. Rimborsa le spese sanitarie e assiste sia i dirigenti in attività che quelli in pensione e i loro familiari (con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento). E' un'istituzione autonoma e si finanzia attraverso i contributi versati per contratto dalle aziende e dai dirigenti.
Gli organi gestionali del Fondo vedono la partecipazione di rappresentanti di Manageritalia e delle organizzazioni imprenditoriali Confcommercio e Confetra (vedi sistema decisionale).
Ogni anno il Fasdac segue decine di migliaia di pratiche sanitarie, ponendosi, anche per la percentuale media di rimborso, tra i migliori fondi del suo genere.
Il Fondo è regolato da uno Statuto e da un Regolamento.
DOVE SIAMO
Via San Martino della Battaglia 6 - 00185 Roma tel. 06 8091021 - fax 06 80910237 - info@fasdac.it
Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa garantisce la copertura delle spese sostenute per:
a) cure mediche, specialistiche, chirurgiche e farmaceutiche, conseguenti a malattie o eventi traumatici;
b) assistenza ostetrica;
c) degenza in ospedali o case di cura, sia per la retta che per le cure;
d) cure e protesi odontoiatriche;
e) protesi e apparecchio acustico;
f) garanzia Long Term Care, una rendita collegata a problemi di non autosufficienza;
g) spese funerarie per il solo dirigente.
Sono esclusi i rimborsi per:
a) le cure e gli eventi di lieve entità secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di Gestione;
b) le forme dichiaratamente TBC e come tali assistite dall’INPS;
c) le cure rese necessarie da incidenti traumatici quando siano coperti da assicurazione per legge, per contratto di lavoro o a cura dell’azienda, oppure derivanti dal fatto di terzo responsabile, da partecipazioni a gare sportive o avvenimenti agonistici;
d) le spese per i familiari che volessero assistere l’ammalato nel luogo di cura a meno che tale assistenza non sia resa indispensabile da particolari esigenze documentate dal medico curante;
e) le forme morbose coperte da altra assicurazione obbligatoria per legge;
f) le operazioni o cure puramente estetiche salvo casi eccezionali a giudizio del Consiglio di Gestione;
g) le cure termali.
Sono altresì escluse le spese per i ricoveri in strutture non convenzionate con il S.S.N. per la parte già coperta dalle A.S.L..
Le nove categorie di prestazioni sotto indicate, effettuate sia in Italia che all'estero, sono erogate dal Fondo in forma diretta tramite strutture convenzionate e in forma indiretta, con criteri di rimborso, modalità e limiti previsti dalle Norme e dal Nomenclatore Fasdac.
Livelli di prestazioni:
1. Assistenza Ospedaliera
2. Ricoveri particolari
3. Lungodegenza
4. Ricoveri riabilitativi
5. Assistenza extra ospedaliera
6. Trasporto assistito
7. Compartecipazione spesa (SSN)
8. Prevenzione
9. Spese funerarie
Vedi Norme e Nomenclatore Fasdac nella pagina Modulistica
Prestazioni soggette a limitazioni quantitative
Al fine di semplificare la disciplina di rimborso delle prestazioni soggette a limitazioni quantitative annuali o pluriennali, detti limiti sono riferiti all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) anziché all’anno, definito -caso per caso- come il periodo di 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data del primo documento di spesa.
A tal fine fa testo la data riportata sulla documentazione di spesa a prescindere dal momento in cui le prestazioni sanitarie sono state fruite (delibera Consiglio di Gestione del 13 dicembre 2006).
Chi ha diritto alle prestazioni
Dirigenti attivi
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, se in regola con il versamento dei contributi:
a) il dirigente;
b) il coniuge o il convivente more uxorio;
c) i figli:
• fino al compimento del 18° anno di età;
• di età superiore ai 18 anni e fino al compimento del 26° anno di età qualora siano studenti o disoccupati;
• senza alcun limite di età se, per infermità fisica o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e se fiscalmente a carico;
d) i genitori del dirigente fiscalmente a carico.
Dirigenti volontari
Tutti coloro che escono dal contratto Manageritalia possono proseguire volontariamente a condizione di:
- aver maturato almeno un anno consecutivo di anzianità contributiva al Fasdac nel periodo immediatamente precedente la domanda di contribuzione volontaria
- essere iscritti ad una delle 13 associazioni territoriali Manageritalia.
La prosecuzione volontaria al Fondo permette di mantenere in vita uno dei servizi di assistenza sanitaria integrativa più efficienti e convenienti a livello europeo.
È inoltre utile per maturare i requisiti necessari all'ottenimento dello status di pensionato FASDAC (essere pensionato INPS, o altro ente equipollente, e avere 15 anni di contribuzione di cui gli ultimi tre senza soluzione di continuità).
La durata minima dei versamenti è triennale, salvo che il prosecutore volontario prima della scadenza:
- consegua i requisiti per l'assistenza in qualità di pensionato
- si rioccupi con un contratto che preveda l'iscrizione al Fasdac (o ad altro fondo contrattuale o aziendale di assistenza sanitaria integrativa).
Il rinnovo si intende tacitamente rinnovato senza limiti, salvo disdetta da parte del dirigente con lettera raccomandata a/r almeno 30 giorni prima della sua scadenza.
La domanda di prosecuzione volontaria deve essere presentata entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale presentando alla propria Associazione territoriale (o spedito con Raccomandata A.R.), il Modulo Prosecuzione Volontaria
Vedi la pagina RESTA IN MANAGERITALIA con tutte le informazioni inerenti la prosecuzione volontaria di Fondi ed Enti collegati
Dirigenti in pensione
Hanno diritto all'assistenza sanitaria integrativa del Fasdac:
• i dirigenti in pensione di vecchiaia/anzianità
• i dirigenti in pensione di inabilità
• i dirigenti beneficiari di assegno di invalidità
L'assistenza è inoltre estesa ai superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta di dirigenti iscritti al Fondo.
Dirigenti in pensione di vecchiaia/anzianità
Possono iscriversi al Fasdac in qualità di “pensionati” i dirigenti che abbiano conseguito il diritto alla pensione presso l’INPS (o altro istituto di previdenza generale obbligatoria) e abbiano maturato:
• 15 anni di versamenti di cui gli ultimi 3 anni senza soluzione di continuità nel periodo immediatamente precedente la domanda;
• aver raggiunto, sommando l’età anagrafica agli anni di regolare versamento al Fasdac, un valore pari a 85 (detto “quota85”).
La domanda di pensionamento diretto, disponibile anche presso la propria associazione territoriale, deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del conseguimento dei requisiti per l'assistenza.
Il dirigente che abbia ottenuto il pensionamento da parte dell'INPS (ovvero di altro Ente) e non abbia maturato il requisito sopra citato, può proseguire volontariamente i versamenti fino al raggiungimento del requisito richiesto.
Ai fini dell'assistenza del Fasdac è necessario che il dirigente pensionato mantenga nel tempo l'iscrizione ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia (vedi art. 2 Regolamento Fasdac).
Dirigenti in pensione di inabilità
Il Fondo assiste i dirigenti pensionati di inabilità dell'Inps, o di forme di previdenza sostitutive, non più in servizio attivo, che abbiano regolarmente versato i contributi al Fasdac senza soluzione di continuità per almeno 5 anni immediatamente precedenti il pensionamento e siano stati iscritti al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri".
La domanda di inabilità deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione, su apposito modulo disponibile presso la propria associazione territoriale.
Dirigenti beneficiari di assegno di invalidità
Il Fondo assiste i dirigenti invalidi dell'Inps, o di forme di previdenza sostitutive, per tutto il periodo di godimento dell'assegno di invalidità, sempre che abbiano regolarmente versato i contributi al Fasdac senza soluzione di continuità per almeno 5 anni immediatamente precedenti il riconoscimento dell'invalidità stessa e siano stati iscritti anche al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri".
La domanda deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di decorrenza dell'assegno di invalidità, su apposito modulo disponibile presso la propria associazione territoriale.