Congedi parentali, lavoratori disabili e assistenza a soggetti disabili

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo al tessuto socio-economico nazionale, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede anche misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese

Congedi parentali COVID-19

Cosa sono
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, continuativi o frazionati, ai genitori non contemporaneamente, per periodi che decorrono dal 5 marzo per tutto il periodo di sospensione delle scuole. L’indennità, pari al 50% della retribuzione, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Chi sono i beneficiari

> Tutti i lavoratori dipendenti privati
– Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
– Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per 15 giorni. In tal caso potranno astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
– Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
– Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

Come presentare la domanda
– I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui stiamo parlando;
– I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità;
– I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
– I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale;
– I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

> I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
– Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
– Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
– Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Come presentare la domanda
– I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
– I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale;
– I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale;
– I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

> I genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
– Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
– Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
– Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

Come presentare la domanda
– I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
– I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale;
– I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale;
– I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

> Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione di tale congedo per i lavoratori pubblici e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Non devono presentare domande all’INPS bensì alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Importante:
– Tutte le precedenti disposizioni si applicano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori;
– I predetti congedi e permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o se è stato richiesto il bonus alternativo per l’acquisto di servizi di baby-sitting (vedi approfondimento sul tema);
– È possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (vedi avanti) e nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come presentare le domande di congedo COVID-19 all’Inps
Gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’Istituto, ossia:
– tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.
Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”: selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”; selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
– tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”). In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center Inps). Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

Misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili

Incremento dei Permessi ex l.104/92
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, c.3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Ai 3 giorni di permesso normalmente fruibili ogni mese, pertanto, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purché entro il 30 aprile.

I beneficiari
Sono i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici che assistono un familiare con handicap grave.
I dipendenti pubblici, invece che all’Inps, dovranno presentare domanda all’amministrazione di appartenenza.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Modalità di presentazione della domanda
– Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
– Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni;
– I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

> Lavoratori con disabilità
Fino al 30 aprile, possono assentarsi dal servizio e restare a casa dal lavoro:
– i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992;
– i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità.
Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.
Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Normativa
legge n. 104/1992
INPS – Circolare n.45 del 25 marzo 2020
decreto-legge n. 18/2020
Messaggio Inps n.1416 del 30 marzo 2020

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