Come segnalato in questo articolo, la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato e ampliato l’istituto dell’incentivo al posticipo del pensionamento, intervenendo su una misura che si colloca al crocevia tra flessibilità in uscita e politiche di retention della forza lavoro più esperta. Le novità sono state dettagliatamente illustrate dall’INPS con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, che fornisce un quadro sistematico dei presupposti, degli effetti e delle modalità operative della misura.
L’intervento normativo consente ora di accedere all’incentivo anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, ossia 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Resta ferma anche la possibilità per coloro che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per la pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”), purché scelgano di proseguire l’attività lavorativa.
Il meccanismo dell’incentivo si fonda sulla facoltà del lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico. In conseguenza di tale scelta, il datore di lavoro non versa più quella quota all’INPS, ma la eroga direttamente in busta paga al dipendente. Un elemento di particolare rilievo riguarda il trattamento fiscale: le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, determinando un incremento netto della retribuzione senza aggravio contributivo o fiscale.
La circolare chiarisce inoltre che l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro resta invariato, continuando ad alimentare la posizione previdenziale del lavoratore.
L’agevolazione cessa in caso di accesso alla pensione, raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia e/o revoca della rinuncia da parte del lavoratore stesso.
Dal punto di vista operativo, l’accesso all’incentivo richiede una domanda preventiva all’INPS, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni, dandone notizia anche al datore di lavoro. Solo a seguito dell’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare correttamente il beneficio, evitando profili di irregolarità contributiva.