Il congedo per cure degli invalidi civili

Disamina dell'istituto ed aspetti procedurali

Tra gli istituti di tutela del/della lavoratore/lavoratrice dipendente affetto/a da invalidità, il congedo per cure rappresenta una misura di particolare rilievo, ma ancora non sempre correttamente utilizzata nella prassi. Disciplinato dall’art. 7 del D.lgs. n. 119/2011, esso riconosce ai lavoratori mutilati o invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% il diritto a fruire, ogni anno, di un periodo di assenza fino ad un massimo di 30 giorni finalizzato esclusivamente allo svolgimento di cure direttamente connesse alla patologia invalidante.

Si tratta di un congedo aggiuntivo rispetto alle ordinarie assenze per malattia e non computabile ai fini del periodo di comporto, con una rilevante conseguenza in termini di tutela del posto di lavoro. La fruizione può avvenire in modo continuativo o frazionato, purché i giorni siano collocati all’interno dello stesso anno solare e debitamente giustificati. In caso di utilizzo continuativo, i 30 giorni andranno intesi come di calendario.

Un aspetto di particolare interesse è che, a differenza di altri istituti (come i permessi ex legge n. 104/1992), non è richiesto il riconoscimento dello stato di handicap grave. È sufficiente che l’invalidità sia già accertata nelle forme di legge e che un medico del Servizio Sanitario Nazionale certifichi la necessità e la non rinviabilità delle cure, nonché il loro collegamento con l’infermità riconosciuta.

Dal punto di vista procedurale, il lavoratore deve presentare apposita domanda al datore di lavoro, indicando i giorni richiesti e allegando la certificazione sanitaria. Accertati i requisiti di legge e la relativa documentazione, il datore di lavoro deve consentire la fruizione del congedo, potendo concordarne con il lavoratore le modalità in termini compatibili con l’organizzazione aziendale, ferma restando la prevalenza delle esigenze di tutela della salute. Al rientro, il lavoratore è tenuto a comprovare l’effettivo svolgimento delle cure, anche mediante attestazioni cumulative in caso di trattamenti continuativi.

Durante il congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, con oneri sostenuti integralmente dal datore di lavoro e non dall’istituto previdenziale. Ai fini del meccanismo del computo dell’indennità, la giurisprudenza e gli orientamenti amministrativi hanno da tempo chiarito che, anche in caso di fruizione frazionata, si tratta di un unico episodio morboso collegato alla medesima patologia (vedi Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale – nota dell’8/3/2013).

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