Newsletter
Contattaci

AREA RISERVATA agli associati
  
  


04-09-2009
LAVORO
Incentivo all’esodo: recupero del 50% dell’IRPEF trattenuta

Manageritalia avvia una campagna in favore dei propri iscritti per il rimborso della metà dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo. Quali sono i presupposti per esercitare questa azione?

Il percipiente deve essere di sesso maschile ed avere interrotto un rapporto di lavoro tra il gennaio 2000 ed il luglio 2006. Inoltre, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il percipiente doveva aver compiuto 50 anni, ma non ancora 55 anni.
Se ricorrono tutte queste condizioni è possibile avanzare un'istanza di rimborso del 50% dell’IRPEF trattenuta sull'indennità di incentivazione all'esodo, comunque essa sia stata denominata.

Manageritalia ha stipulato una convenzione con lo studio dei commercialisti Luigi Lucchetti ed Ornella Amedeo e dell'avvocato Daniela de Luca. I professionisti convenzionati hanno maturato una notevole esperienza in questo particolare ramo del contenzioso tributario. Il know how acquisito dai consulenti convenzionati consente di  vincere anche l'eccezione della decadenza che viene opposta dalle Agenzie delle Entrate al rimborso di ritenute operate oltre i quattro anni dalla presentazione dell'istanza di rimborso. 
L'assistenza professionale viene prestata ovunque i nostri iscritti siano residenti in Italia, senza alcuna differenziazione di condizioni economiche.

Se interessati, potete contattare i tre professionisti indicati per esaminare in concreto la vostra posizione e per farvi illustrare la convenzione approvata da Manageritalia.

Per informazioni, potete chiamare direttamente i professionisti ai tel. 06 37518763 - 06 37518764 – fax 0690280863, oppure inviare una email a irpef.inc.esodo@gmail.com 

Per la valutazione della vostra posizione dovrete fornire alcune indicazioni quali:
- data di risoluzione del rapporto di lavoro
- età anagrafica alla data di risoluzione del rapporto di lavoro
- importo delle ritenute subite sull'incentivazione all'esodo

Per la predisposizione della domanda rimborso dovrete inviare, anche via email, ai suddetti professionisti, i seguenti documenti:
- accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro (transazione, corrispondenza e qualsiasi altro documento che comprovi la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e l'ammontare dell'incentivazione all'esodo che è stata pattuita col datore di lavoro;
- cedolino paga con le indennità di fine rapporto dal quale risulti l'importo pagato e le ritenute subite;
- modello CUD relativo all'anno di percezione dell'incentivazione all'esodo;
- ogni altro documento utile a comprovare l'esistenza di un accordo ed il pagamento di un incentivo all'esodo e delle ritenute subite.

Non assume rilievo il fatto che la percezione di tale reddito sia avvenuta oltre quattro anni or sono. Secondo giurisprudenza formatasi sul punto, infatti, non è dalla data alla quale è stata effettuata la ritenuta IRPEF che comincia a decorrere il temine decadenziale di quattro anni previsto dalla disciplina tributaria nazionale per esercitare il diritto al rimborso.

 

Intranet »      Mappa del sito » Copyright © 2004 - 2006 Manageritalia Servizi srl, Partita IVA 07421500153 
  Via Stoppani 6, 20129 Milano (MI) 
Registro Imprese MI n. 03960880585 Capitale sociale € 3.900.000 int. vers. - Società con socio unico