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In un mondo del lavoro in rapido cambiamento e comunque orientato verso una sempre maggiore flessibilità aumentano le forme di lavoro non dipendente.

A fronte di un sistema del lavoro che nel codice civile prevede solo il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, nel recente passato si sono molto sviluppate le collaborazioni coordinate e continuative, che di fatto sono definite dalla sola legge fiscale.
Con l’introduzione della legge Biagi i contratti di collaborazione (co.co.co.) non riconducibili ad uno specifico progetto o programma di lavoro devono essere trasformati, in una regolare assunzione o in lavoro autonomo.

Quindi, le possibili forme di prestazione professionale con un contratto di lavoro non dipendente sono oggi riconducibili a:
 lavoro a progetto e cioè un rapporto di lavoro parasubordinato che prevede l’individuazione di un progetto o programma di lavoro nel quale siano chiaramente indicati durata, corrispettivo, forme di coordinamento, misure di tutela e sicurezza del lavoratore (Inail)
  Vedi fac-simile contratto a progetto
 collaborazione coordinata e continuativa, ancora possibile per quei soggetti esclusi dalla nuova disciplina del lavoro a progetto (collaborazioni presso le pubbliche amministrazioni, professionisti iscritti ad albi, pensionati di vecchiaia, amministratori e sindaci di società, membri di comitati e commissioni, collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche), in questo caso nel contratto vengono normalmente indicate modalità, durata e corrispettivo del rapporto di collaborazione.
 Vedi le prestazioni per gli iscritti alla gestione separata per i lavoratori parasubordinati
 Vedi le aliquote contributive e massimali per gli iscritti alla gestione separata INPS per i lavoratori parasubordinati
 lavoro autonomo, riguarda i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, con conseguente
 apertura di una partita iva
 prestazioni occasionali, e cioè rapporti di collaborazione di durata complessiva non superiore a 30 giorni l’anno e con compenso annuo, con uno stesso committente, non superiore a 5.000 euro

La legge Biagi prevede poi varie altre forme di lavoro tutte estremamente flessibili, ma comunque riconducibili al lavoro dipendente seppure atipico (job on call, job sharing, staff leasing, somministrazione di lavoro, ecc.).




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