Dal 1970, Federagenti (Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi, agenti aerei e mediatori marittimi) ha rivendicato l’autonomia contrattuale per i dirigenti del suo settore. È stato così istituito il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle agenzie marittime.

Il contratto si divide in sette parti, che raggruppano articoli inerenti a:

  • Costituzione del rapporto
  • Trattamento economico
  • Svolgimento del rapporto
  • Istituti integrativi e agevolazioni contributive
  • Forme di tutela del rapporto
  • Cessazione del rapporto
  • Disposizioni generali e finali

Costituzione del rapporto

La prima parte del contratto, con gli articoli:

  1. applicabilità
  2. etica del servizio
  3. assunzione
  4. contratto a termine
  5. periodo di prova


tratta della costituzione del rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente di agenzia marittima.

Infatti l’art. 1 (applicabilità) contiene una declaratoria di carattere generale al fine di definire la figura giuridica del dirigente.

L’articolo relativo all’etica del servizio (art. 2) disciplina la prestazione lavorativa sotto l’aspetto “qualitativo”.

L’art. 3 declina gli elementi che devono risultare dalla lettera di assunzione o nomina, per la quale è necessario l’atto scritto controfirmato per accettazione dal dirigente, e stabilisce che ogni eventuale variazione delle condizioni di assunzione dovrà anch’essa essere comunicata per iscritto. L’eventuale mancanza di atto scritto non determina tuttavia la nullità del contratto; è comunque evidente l’interesse del dirigente a ottenere la lettera di assunzione, per poter documentare le condizioni e le modalità del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il contratto a termine (art. 4), il ccnl rimanda alle norme di legge che, per i dirigenti, consentono la stipula di questo tipo di contratto, purché di durata non superiore a cinque anni; il dirigente può recedere da esso trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’art. 2118 del codice civile.

Il ccnl prevede poi espressamente la possibilità di fissare con atto scritto, a pena di nullità, un periodo di prova (art. 5) per il solo caso di assunzione (e non di promozione di personale già in servizio). La durata massima stabilita è di 6 mesi. L’articolo inoltre precisa che, in caso di malattia o infortunio (fino ad un massimo di 60 giorni), il periodo di prova viene sospeso.

Trattamento economico

La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l’azienda e il dipendente, sono:

  • minimo contrattuale mensile
  • eventuale superminimo contrattuale
  • eventuale elemento di maggiorazione
  • eventuali scatti di anzianità


Minimo contrattuale mensile (art. 7)

Dal 1° agosto 2004 il minimo contrattuale mensile è pari a 2.214,00 € lorde per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997 ed a 2.893,00 € lorde per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 27 ottobre 2023, la retribuzione minima mensile “di ingresso” non potrà essere inferiore a € 3.600,00 a decorrere dal 1° dicembre 2023, a euro 3.700,00 a decorrere dal 1° luglio 2024 e a euro 3.800,00 a decorrere dal 1° luglio 2025.

Superminimo contrattuale (art. 8)
Gli accordi 1° luglio 1997, 15 ottobre 1999, 4 aprile 2001, 3 agosto 2004, 11 dicembre 2007, 5 ottobre 2010, 9 gennaio 2013, 13 febbraio 2017 e 27 ottobre 2023 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina. Per il biennio 1997/1998, in via sperimentale, si era stabilito di calcolare gli aumenti contrattuali “ad personam”, rivalutando le retribuzioni effettivamente percepite al 31 dicembre 1994 (o alla data di assunzione, se successiva) in base alle seguenti percentuali:

  • 5,40% (recupero inflazione 1995), 3,90% (recupero inflazione 1996) e 2,50% (anticipo inflazione 1997), per determinare la retribuzione mensile con decorrenza 1° gennaio 1997;
  • 2% (pari al tasso di inflazione programmata per il 1998) per determinare la retribuzione mensile con decorrenza 1° gennaio 1998.


Successivamente si è deciso di tornare alla più tradizionale formula dell’aumento retributivo in cifra fissa, riconoscendo ai dirigenti in forza i seguenti incrementi retributivi:

dal 1° gennaio 1999L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili
dal 1° gennaio 2000L. 400.000 (206,58 €) lorde mensili
dal 1° gennaio 2001L. 225.000 (116,20 €) lorde mensili
dal 1° gennaio 2002L. 375.000 (193,67 €) lorde mensili
dal 1° agosto 2004euro 275,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2005euro 125,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2006euro 120,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2007euro 150,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2008euro 150,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2010euro 100,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2011euro 150,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2012euro 100.00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2013euro 135,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2014euro 155,00 lorde mensili
dal 1° marzo 2017euro    80,00 lorde mensili
dal 1° gennaio 2018euro  110,00 lorde mensili
dal 1° dicembre 2018euro  160,00 lorde mensili
dal 1° dicembre 2023euro  150,00 lorde mensili
dal 1° luglio 2024euro  150,00 lorde mensili
dal 1° luglio 2025euro  150,00 lorde mensili

Vedi la tabella con il riepilogo degli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2023-2025

                                data nomina dirigente                                                                                    Superminimo contrattuale

dalaldal 1°/12/2023dal 1°/07/2024dal 1°/07/2025
 31/12/96X+Y+ 2.579,74X+Y+ 2.729,74X+Y+ 2.879,74
01/01/9730/09/992.579,742.729,742.879,74
01/10/9931/12/992.476,452.626,452.776,45
01/01/0001/04/012.269,872.419,872.569,87
02/04/0103/08/041.960,002.110,002.260,00
04/08/0431/12/041.685,001.835,001.985,00
01/01/0531/12/051.560,001.710,001.860,00
01/01/0611/12/071.440,001.590,001.740,00
12/12/0731/12/071.290,001.440,001.590,00
01/01/0805/10/101.140,001.290,001.440,00
06/10/1031/12/101.040,001.190,001.340,00
01/01/1109/01/13890,001.040,001.190,00
10/01/1331/12/13655,00805,00955,00
01/01/1426/10/23500,00650,00800,00
27/10/23 150,00300,00450,00

(X=aumento in % gennaio 1997 – Y=aumento in % gennaio 1998)


Elemento di maggiorazione (art. 9)

Si tratta di un elemento della retribuzione che per questo settore, a differenza di altri, veniva determinato in cifra fissa fino a raggiungere, nel gennaio 1996, l’importo massimo di L. 600.000 (309,87 €) mensili lorde. Questa voce retributiva è stata abrogata con decorrenza 1° giugno 1996 ed è quindi presente unicamente nelle retribuzioni dei dirigenti in forza anteriormente a tale data.

Scatti di anzianità (art. 11)
L’istituto degli scatti di anzianità è stato abrogato a decorrere dal mese di ottobre 1999. A titolo di risarcimento per il minor futuro introito che questa abrogazione comporterà si è stabilito di erogare, ai dirigenti in servizio alla data del 1° ottobre 1999 e a decorrere dallo stesso mese di ottobre 1999, un importo pari a L. 170.000 (87,80 €) mensili, non assorbibili da alcuna voce retributiva.

Una tantum
Euro 1.000,00 lordi, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo del 27 ottobre 2023, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze:

– 500,00 euro con la retribuzione di ottobre 2023;
– 500,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

Svolgimento del rapporto

La parte terza del ccnl, che comprende i seguenti articoli:

  • 13. prestazione lavorativa
  • 14. ferie e congedo matrimoniale
  • 15. aspettativa
  • 16. trasferimento
  • 17. trasferte e missioni
  • 18. trattamento di malattia e infortunio
  • 19. maternità e paternità
  • 20. trasferimento di proprietà dell’azienda
  • 21. diritto allo studio
  • 22. aggiornamento e formazione professionale
  • 23. responsabilità civili e penali
  • 24. mutamento di posizione


è dedicata allo svolgimento del rapporto di lavoro e in particolar modo agli istituti giuslavoristici di più frequente applicazione nel corso del rapporto stesso.

L’art. 13 (prestazione lavorativa) contiene disposizioni in merito all’orario di lavoro, al riposo settimanale e alle festività. Il comma 3, infine, stabilisce che il dirigente dovrà fruire di 4 giorni di permesso retribuito in compensazione delle 4 festività religiose soppresse.
In aggiunta ai 4 giorni di permesso retributivo per ex festività, i dirigenti hanno diritto a un periodo annuale di ferie (art. 14) pari a 30 giorni. Nel computo dei giorni di ferie devono essere ovviamente escluse le domeniche e le festività. Il ccnl contiene inoltre alcune disposizioni in merito all’eventuale erogazione dell’indennità sostitutiva delle ferie annualmente non godute; tale corresponsione dovrebbe in ogni modo verificarsi in via eccezionale, in quanto il fine ultimo di questo istituto è quello di consentire ai dirigenti il recupero psico-fisico delle energie lavorative. Per quanto riguarda il congedo matrimoniale (art. 14), per i dirigenti è prevista una normativa analoga a quella in vigore per il resto del personale (un congedo retribuito pari a 15 giorni di calendario).

L’art. 15 sull’aspettativa, invece, prevede e disciplina la possibilità di sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 6 mesi, a richiesta del dipendente e per giustificati motivi, che deve essere accolta dal datore di lavoro, il quale può decidere se retribuire o meno, in tutto o in parte, il dirigente. Il periodo di aspettativa viene, inoltre, considerato valido agli effetti del tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La disciplina relativa al trasferimento (art. 16) prevede la possibilità per l’azienda – a fronte di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive – di trasferire il dirigente in una sede lavorativa diversa da quella iniziale risultante dall’atto di assunzione. La norma contrattuale disciplina le modalità con cui vengono regolati tali trasferimenti (preavviso, rimborsi spese, indennità supplementare) e pone un limite alla possibilità di trasferire dirigenti che abbiano compiuto 55 anni di età (50 se donne) ed ai trasferimenti in zone riconosciute a rischio. Viene infine previsto il caso di licenziamento per mancata accettazione del trasferimento.

L’art. 17 su trasferte e missioni prevede che il regime economico da applicare al personale dirigenziale temporaneamente inviato a eseguire la propria prestazione lavorativa in luogo diverso dall’abituale sede di lavoro sarà regolato con accordi diretti tra azienda e dirigente.

L’art. 18 relativo al trattamento di malattia e infortunio prevede, nel caso di malattia e di infortunio extraprofessionale, un periodo di comporto con corresponsione dell’intera retribuzione, pari a 8 mesi, elevato a 14 mesi in caso di malattia grave e continuativa che comporti terapie salvavita (art. 18-bis) . Il rapporto può quindi essere risolto da entrambe le parti, previa corresponsione di un’indennità sostitutiva del preavviso. Per quanto riguarda l’infortunio dipendente da causa di servizio, al dirigente è garantita la conservazione del posto di lavoro, con corresponsione della retribuzione fino a un massimo di venti mesi dal giorno in cui si è verificato l’infortunio. L’azienda deve inoltre stipulare, a proprie spese e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni, sia professionali che extraprofessionali. Per il dirigente in prova il periodo di comporto non può, in ogni caso, eccedere il termine di scadenza della prova concordato in sede di assunzione. In caso di licenziamento al termine di tale periodo l’azienda è tenuta a versare un’indennità pari ad ½ dell’indennità sostitutiva del preavviso, unitamente alla altre spettanze di fine rapporto.

Per quanto concerne la maternità (art. 19), occorre comunque fare riferimento all’insieme delle norme di legge che tutelano tale evento. Le disposizioni contrattuali si limitano a definirne gli aspetti retributivi (intera retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria, 30% della retribuzione per quella facoltativa post-partum).

Relativamente all’eventualità di trasferimento di proprietà dell’azienda (art. 20), il ccnl, oltre a contenere un richiamo all’art. 2112 del Codice civile ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori – e quindi anche dei dirigenti – eventualmente coinvolti, precisa che nella nozione di “trasferimento di proprietà dell’azienda” devono comprendersi i casi di concentrazione, fusione e scorporo. L’articolo prevede inoltre il caso di dimissioni rassegnate in occasione dell’evento.

Con gli articoli diritto allo studio (art. 21) e aggiornamento e formazione professionale (art. 22) è stata riconosciuta l’importanza della formazione professionale del dirigente, stabilendo l’adesione alle attività del Centro di formazione management del terziario (CFMT).

L’art. 23 del ccnl contiene alcune disposizioni che mirano a tutelare il dirigente dal rischio di responsabilità civili e penali conseguenti allo svolgimento delle proprie mansioni, tramite un coinvolgimento delle aziende che, oltre ad assumere le responsabilità di natura civile verso terzi, sono tenute a sostenere tutte le spese relative a un eventuale procedimento penale nei confronti del dirigente e, in caso di privazione della libertà personale, a conservargli il posto di lavoro, erogando la relativa retribuzione. Le garanzie e le tutele previste dal ccnl sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente.

L’art. 24 riguardante il mutamento di funzioni, prevede un’ipotesi di dimissioni “qualificate”, rassegnate nel caso in cui si verifichi un mutamento di mansioni sostanzialmente incidente sulla posizione ricoperta.

Istituti integrativi e agevolazioni contributive

I dirigenti delle agenzie marittime, oltre a essere iscritti obbligatoriamente all’Inps nella gestione dei lavoratori dipendenti, usufruiscono di trattamenti previdenziali integrativi istituiti dal ccnl e gestiti dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore, oltre a una forma di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale e gestita dal Fondo Mario Besusso (Fasdac).

Il Fondo di previdenza integrativa “Mario Negri” (art. 25) offre un trattamento pensionistico complementare a quello erogato dall’Inps o da altro istituto previdenziale pubblico sostitutivo e, a fronte di almeno 11 anni di anzianità contributiva (requisito gradualmente ridotto di un anno ogni biennio – dal 2017 sarà pari a 10 anni – fino ad arrivare ad un requisito minimo di 5 anni), consente al dirigente, che abbia raggiunto l’età prescritta e percepisca una pensione di vecchiaia da parte di un istituto di assicurazione obbligatoria, di contare su una pensione suppletiva, erogabile con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento. Il Fondo “Mario Negri” gestisce inoltre forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti, quali, ad esempio, la concessione di mutui ipotecari a condizione di particolare favore e l’assegnazione di borse di studio ai figli dei dirigenti. Il Fondo viene alimentato con contributi delle aziende e dei dirigenti. L’entità di tali contributi viene determinata in sede di rinnovo contrattuale.

Manageritalia, per potenziare il proprio sistema di previdenza integrativa, ha realizzato, per i dirigenti delle categorie rappresentate, un programma individuale di “terzo pilastro” (art. 26) gestito dall’Associazione Antonio Pastore, con l’ausilio di Assidir, intermediario assicurativo di Manageritalia.

La previdenza integrativa individuale si finanzia attraverso i contributi versati per contratto dalle aziende e dai dirigenti e contempla 4 coperture assicurative:

  • 1. Garanzia Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale: è la componente di tipo “previdenziale” e consiste nella liquidazione di un capitale in caso di uscita dalla categoria dei dirigenti oppure un capitale o una rendita vitalizia all’atto del pensionamento (in aggiunta a quella erogata dal Fondo Mario Negri);
  • 2. temporanea di gruppo per il caso di morte: è la prestazione legata alla premorienza dell’assicurato e ha lo scopo di tutelare i suoi beneficiari;
  • 3. invalidità permanente conseguente a malattia: è la garanzia assicurativa legata alla salute della persona;
  • 4. assicurazione per la previdenza in esonero pagamento premi: questa garanzia tutela il dirigente che si trovasse nell’assoluta impossibilità di proseguire la sua attività lavorativa a seguito di malattia o infortunio, provvedendo al pagamento dei contributi dovuti all’Associazione Antonio Pastore fino all’età di 65/70 anni (limitatamente alle garanzie di “capitale differito” o “temporanea caso di morte”).
  • 5. polizza ponte (contro il rischio della perdita d’impiego): è la garanzia che tutela il dirigente nel caso in cui perda l’impiego a seguito di licenziamento comunicato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo, rifiuto di trasferimento, fallimento o cessazione dell’attività dell’azienda, superamento del periodo di comporto; dimissioni del dirigente per giusta causa. Nei primi due casi di licenziamento lo stesso dovrà risultare impugnato dal dirigente, anche in via stragiudiziale.

Infine il trattamento di assistenza sanitaria integrativa (art. 27), gestito dal Fondo “Mario Besusso” (Fasdac), prevede il rimborso delle spese sanitarie e assiste sia i dirigenti in attività che quelli in pensione e i loro familiari, con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento. Si finanzia attraverso i contributi versati per contratto dalle aziende e dai dirigenti.

L’art. 28 sancisce il diritto ad un giorno di congedo retribuito ogni biennio per l’utilizzo dei voucher Fasdac di medicina preventiva.
Gli articoli dal 29 al 31 disciplinano le agevolazioni contributive per incentivare le assunzioni/nomine di dirigenti. 
Vedi approfondimento

Forme di tutela del rapporto

La parte quinta del ccnl, che comprende gli articoli

  • 32. controversie individuali di lavoro
  • 33. collegio arbitrale
  • 34. commissione di clima sul mobbing
  • 35. outplacement (soppresso dall’accordo del 13 settembre 2021)
  • 36. politiche attive
  • 37. interageing


è dedicata alle forme di tutela sindacale del rapporto di lavoro.
L’art. 32 disciplina la possibilità di ricordo alle Commissioni paritetiche di conciliazione delle controversie individuali, tramite le quali è anche possibile ratificare raccordi già raggiunti tra dirigente e datore di lavoro.

L’art. 33(collegio arbitrale) detta le regole relative alla procedura arbitrale prevista per tutti i casi di licenziamento e per le dimissioni per giusta causa.

L’art. 34 prevede l’istituzione di una Commissione con l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire le situazioni di mobbing.

Gli artt. 36 e 37 disciplinano gli interventi sulle Politiche attive per la ricollocazione e la sottoscrizione di accordi di trasformazione del rapporto di lavoro dei dirigenti senior, volti a favorire il ricambio intergenerazionale. Il finanziamento del percorso, che può essere volto alla ricollocazione come lavoratore dipendente o all’avvio di una attività imprenditoriale, avviene tramite un voucher di 5.000 euro netti, a totale carico del datore di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore.

 

Cessazione del rapporto

La parte sesta del ccnl, con gli articoli :

  • 38. risoluzione del contratto di lavoro
  • 39. preavviso di licenziamento o di dimissioni
  • 40. trattamento di fine rapporto
  • 41. indennità in caso di morte


è dedicata alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e al trattamento spettante al dirigente nelle varie ipotesi di risoluzione.

Nell’art. 38 riguardante la risoluzione del contratto di lavoro si sottolinea l’importanza della forma scritta in caso di recessione del contratto da ambo le parti. Se la recessione avviene per iniziativa dell’azienda sussiste, in caso di licenziamento ingiustificato, l’obbligo per il datore di lavoro di indicare contestualmente la motivazione, con conseguente possibilità da parte del dirigente di ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato.

L’art. 39 sul preavviso di licenziamento o di dimissioni contiene indicazioni sulle modalità e formalità da rispettare in caso di licenziamento/dimissioni del dirigente e stabilisce i termini di preavviso in misura variabile in relazione all’anzianità di servizio. Inoltre l’articolo detta alcune regole in merito all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso non prestato.

Si definisce trattamento di fine rapporto (art. 40) quell’indennità che, a norma dell’art. 2120 del Codice civile, viene accantonata annualmente dall’azienda e deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Con l’art. 41 relativo all’indennità in caso di morte, si stabiliscono gli emolumenti dovuti agli aventi diritto nel caso il dirigente deceda mentre si trova in servizio. In proposito sono considerati in servizio tutti i dirigenti che abbiano comunque pendente un rapporto di lavoro con un’azienda, anche se al momento del decesso non si trovino materialmente sul posto di lavoro, ovvero se il medesimo rapporto sia temporaneamente sospeso da una causa legittima (ferie, viaggi di lavoro o personali, malattia, ecc.). Inoltre non ha rilievo la causa che ha provocato il decesso del dirigente in servizio, essendo tutelate, anche se con diverse provvidenze, tutte le situazioni che si possono verificare (malattia, malattia professionale, infortunio dipendente o meno da cause di servizio). Non hanno rilievo neppure le condizioni in cui si trova il rapporto di lavoro (prova, svolgimento, aspettativa, preavviso di licenziamento o dimissioni).

Disposizioni generali e finali

La parte conclusiva del ccnl, con gli articoli:

  • 42. disposizioni generali
  • 43. controversie di applicazione
  • 44. decorrenza e durata


contiene un rinvio alla normativa contrattuale prevista per gli impiegati di massima categoria operanti in azienda per determinati istituti (servizio militare, benemerenze nazionali, assegni familiari) e alle norme di legge per tutto ciò che non è contemplato dal ccnl dei dirigenti, oltre a puntualizzare che sono mantenute comunque le condizioni di miglior favore concordate tra azienda e dirigente (art. 42).

Il ccnl, infine, prevede la costituzione di una commissione paritetica nazionale per la risoluzione di eventuali controversie di applicazione (art. 43).
Per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, possono essere costituite Commissioni paritetiche territoriali per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. A seguito della sottoscrizione dell’accordo del 30 novembre 2007, presso le suddette Commissioni potranno essere sottoscritti anche gli accordi collettivi, aziendali o individuali volti a stabilire i criteri di corresponsione della retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti in azienda.

Per quanto riguarda poi decorrenza e durata (art. 44), il ccnl nel suo complesso ha durata triennale.

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