
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN RENDITA:
Il Fondo eroga:
La pensione di vecchiaia
Spetta al dirigente che ha maturato l’anzianità contributiva minima prevista dal Regolamento del Fondo, a condizione che goda dell’analoga pensione da parte di un Istituto di assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2011 l’anzianità contributiva minima è fissata in 13 anni e, successivamente, sarà ridotta di un anno ogni biennio fino a raggiungere il valore di 5 anni.
La pensione di invalidità
E' prevista in favore degli iscritti con almeno 5 anni di servizio di anzianità contributiva che contraggano una invalidità permanente tale da comportare l’effettivo e definitivo abbandono del lavoro in qualità di dirigente e una riduzione permanente della capacità lavorativa generica non inferiore al 60%.
La pensione indiretta
Spetta, in caso di decesso del dirigente in attività di servizio che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva- salvo il caso di esercizio dell’opzione da parte dell’iscritto di cui all’art. 26 bis (Opzione dell’iscritto sulla prestazione in caso di decesso) -, al coniuge e ai figli di età inferiore ai 18 anni (ai 21 anni, nel caso di frequenza di scuola media superiore o professionale, e ai 26 anni, ma non oltre la durata del corso legale di laurea, nel caso di frequenza universitaria). In mancanza di coniuge e orfani, la pensione spetta ai genitori viventi a carico.
E’ facoltà dei familiari superstiti optare all’atto di presentazione della domanda, in luogo della pensione, per il riscatto della posizione. In tal caso il coniuge che concorra con altri aventi diritto ha diritto alla attribuzione di una quota del riscatto complessivo pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti.
La pensione di reversibilità
Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono reversibili alle persone indicate per la pensione indiretta.
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN VALOR CAPITALE:
Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere, in alternativa alla rendita, la liquidazione in forma di capitale dell’intera posizione individuale o di una frazione della stessa. La facoltà di richiedere la liquidazione del trattamento pensionistico in forma di capitale non è prevista per gli aventi diritto alla pensione di invalidità, alla pensione indiretta ed alla pensione di reversibilità. Tuttavia, agli aventi diritto alla pensione di invalidità è consentito il riscatto dell’accantonamento per il TFR conferito.
RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Il dirigente che, prima di maturare il requisito dell’anzianità contributiva per il diritto ai trattamenti pensionistici, cessi di lavorare nei settori contrattuali che prevedono l’iscrizione al Fondo, può richiedere il riscatto della propria posizione.
Tale riscatto comporta la perdita di tutti i diritti al momento acquisiti.
L’anzianità contributiva, nel caso che in futuro venissero nuovamente svolte mansioni di dirigente in uno dei predetti settori, decorrerà dalla data della nuova iscrizione.
Il dirigente che cessi dal servizio con almeno 15 anni di anzianità contributiva continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e di morte e conserva il diritto a percepire la pensione di vecchiaia alla maturazione degli altri requisiti previsti.
RISCATTO DELLA POSIZIONE AGLI EREDI
Spetta ai superstiti già indicati quali beneficiari della pensione indiretta, oppure ai soggetti eventualmente designati dall’iscritto, qualora il dirigente in attività di servizio deceda prima di aver maturato cinque anni di anzianità contributiva; oppure, qualora questi deceda avendo già cessato di contribuire prima di aver maturato i quindici anni di anzianità contributiva e non si sia avvalso della facoltà di richiedere la liquidazione della posizione individuale.
ATTRIBUZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Annualmente, in sede di approvazione del bilancio si procede alla attribuzione di una quota del risultato d’esercizio sui conti individuali;
il rendimento del trattamento di fine rapporto conferito viene determinato con riferimento al risultato conseguito nelle linee di investimento ad esso dedicate.
Per i casi di liquidazione delle prestazioni prima dell’approvazione del bilancio annuale, tuttavia, l’ammontare della posizione individuale alla data di liquidazione si ottiene sommando alla posizione maturata al termine dell’ultimo anno per il quale il Fondo ha provveduto all’attribuzione della competente quota del risultato di esercizio e del rendimento netto annuale relativo al TFR conferito, i contributi ordinari e il TFR conferito pervenuti successivamente fino alla data di liquidazione delle prestazioni.
I criteri di attribuzione del rendimento del TFR conferito per la frazione di esercizio in cui è richiesta la liquidazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
ASSETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL FONDO
Lo Statuto del Fondo prevede una gestione articolata su più conti:
le”posizioni individuali degli iscritti”, costituite da:
- “conti individuali” degli iscritti, in cui, oltre alla eventuale “dotazione” all’1/1/2003, confluiscono i contributi ordinari e gli ammontari accreditati a norma del regolamento
- “accantonamenti per il TFR conferito”
“un conto generale” separato, in cui confluiscono i contributi integrativi versati dalle aziende;
“un conto pensioni”, in cui vengono trasferite le posizioni individuali all’atto del pensionamento a copertura delle rendite in essere.
L’ammontare complessivo delle posizioni individuali è costituito dall’accantonamento nel conto “Fondo previdenziale degli iscritti” e dall’importo indicato tra i conti d’ordine nella voce “Prestazioni future agli iscritti a fronte di futuri contributi integrativi aziendali”.