Disposizioni generali

La parte conclusiva del ccnl, con gli articoli:
39. disposizioni generali
40. condizioni di miglior favore
41. controversie di applicazione
42. controversie individuali di lavoro
43. decorrenza e durata

contiene (art. 39) un rinvio alla normativa contrattuale prevista per gli impiegati di massima categoria operanti nella stessa azienda per determinati istituti (servizio militare, somministrazioni in natura, assegni familiari) e alle norme di legge per tutto ciò che non è contemplato dal ccnl dei dirigenti.

L'art. 40 puntualizza che sono mantenute comunque le condizioni di miglior favore concordate tra azienda e dirigente rispetto alla normativa contrattuale.

Il ccnl, infine, prevede la costituzione di una commissione paritetica nazionale per la risoluzione di eventuali controversie di applicazione (art. 41).

Per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, possono essere costituite Commissioni paritetiche territoriali per la soluzione delle controversie individuali di lavoro (art. 42).

Per quanto riguarda la decorrenza e durata (art. 43), il ccnl - in osservanza del disposto contenuto nell'accordo sul costo del lavoro del luglio '93 - ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e per gli istituti di previdenza e assistenza integrative.


 



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