Disposizioni generali

La parte conclusiva del ccnl, con gli articoli:
41. disposizioni generali
42. condizioni di miglior favore
43. controversie d'interpretazione e applicazione
44. controversie individuali di lavoro
45. commissioni paritetiche per la retribuzione variabile
46. decorrenza e durata

contiene un importante riferimento alle norme contrattuali (art. 41) in vigore per i dipendenti con qualifica di quadro per tutto ciò che non è contemplato dal ccnl dei dirigenti, oltre a puntualizzare che possono essere comunque concordate tra azienda e dirigente condizioni di miglior favore (art. 42) rispetto alla normativa contrattuale. Il ccnl, infine, prevede la costituzione di una Commissione paritetica nazionale per la risoluzione di eventuali controversie di interpretazione e di applicazione (art. 43).

Per ratificare accordi e transazioni in sede sindacale, possono essere inoltre costituite Commissioni paritetiche territoriali per la soluzione delle controversie individuali di lavoro (art. 44).  A seguito della sottoscrizione dell’accordo del 23 gennaio 2008, presso le suddette Commissioni potranno essere sottoscritti anche gli accordi collettivi, aziendali o individuali volti a stabilire i criteri di corresponsione della retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti in azienda(art. 45).
Per quanto riguarda poi la decorrenza e la durata (art. 46), il ccnl  ha durata triennale sia per la parte normativa e sia per quella retributiva e per gli istituti di previdenza e assistenza integrative.



La lista da mostrare o nascondere