Cessazione

La parte sesta del ccnl, che contiene gli articoli:
23
. rappresentanze sindacali aziendali
24. controversie
25. risoluzione del rapporto di lavoro
26. outplacement
27. preavviso o indennità sostitutiva
28. trattamento di fine rapporto
29. indennità in caso di morte
30. anzianità convenzionale per servizio militare

è dedicata alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e al trattamento spettante al dirigente nelle varie ipotesi di risoluzione.

Il ccnl prevede la possibilità di istituire nelle aziende rappresentanze sindacali aziendali (art. 23) dei sindacati dei dirigenti e stabilisce l'iter procedurale da seguire in questi casi.

L'art. 24 riguarda le controversie sull'interpretazione del ccnl, che potranno trovare soluzione, in primis, attraverso le rappresentanze sindacali aziendali e successivamente con le organizzazioni stipulanti il presente contratto.

L'art. 25, riguardante la risoluzione del rapporto di lavoro, dichiara l'importanza della forma scritta nel caso della recessione del contratto da ambo le parti. In caso di recessione da parte dell'azienda, la stessa ha l'obbligo di indicare contestualmente la motivazione; il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, può presentare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato.

L'outplacement (art. 26) è una procedura che l'azienda è tenuta ad attivare solo su formale richiesta del dirigente, in modo da garantire un importante supporto al dirigente nel momento della perdita del posto di lavoro. Salvo patto contrario, il dirigente si fa carico al 50% dei relativi costi che l’azienda provvederà a dedurre dalle spettanze di fine rapporto, il restante 50% è sostenuto dall’azienda.

Per quanto riguarda gli incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione, è prevista la possibilità di usufruire, per periodo limitato ad un anno, di uno sgravio contributivo analogo a quello previsto per i DPN, a favore delle aziende che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

L'art. 27 su preavviso o indennità sostitutiva fissa i periodi di preavviso dovuti in base all'anzianità di servizio, in qualsiasi qualifica, e detta alcune regole in merito all'eventuale indennità sostitutiva del preavviso non prestato.

Si definisce trattamento di fine rapporto (art. 28) quell'indennità che, a norma dell'art. 2120 del Codice civile, viene accantonata annualmente dall'azienda e deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La sua determinazione si presenta complessa nei casi di lunghe anzianità di servizio. Infatti si deve tener conto delle diverse normative che si sono succedute nel tempo:
1. regime di calcolo dell'indennità di anzianità in vigore fino al 30/6/1981;
2. regime di calcolo dell'indennità di anzianità a partire dall'1/7/1981 al 31/5/1982;
3. regime di calcolo del tfr a partire dall'1/6/1982 per effetto della Legge n. 297/1982 che lo ha introdotto.

Con l'art. 29 relativo all'indennità in caso di morte si stabiliscono gli emolumenti dovuti agli aventi diritto nel caso il dirigente deceda mentre si trova in servizio. In proposito, sono considerati in servizio tutti i dirigenti che abbiano comunque pendente un rapporto di lavoro con un'azienda, anche se al momento del decesso non si trovino materialmente sul posto di lavoro, ovvero se il medesimo rapporto sia temporaneamente sospeso da una causa legittima di sospensione (ferie, viaggi di lavoro o personali, malattia, ecc.). Inoltre, non ha rilievo la causa che ha provocato il decesso del dirigente in servizio, essendo tutelate, anche se con diverse provvidenze, tutte le situazioni che si possono verificare (malattia, malattia professionale, infortunio dipendente o meno da cause di servizio). Non hanno rilievo neppure le condizioni in cui si trova il rapporto di lavoro (prova, svolgimento, aspettativa, preavviso di licenziamento o dimissioni).

L'art. 30 riguardante l'anzianità convenzionale per servizio militare implica che vengano riconosciute per benemerenze combattistiche le anzianità convenzionali "ad personam" in base ai titoli maturati.
 



La lista da mostrare o nascondere