
La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l'azienda e il dipendente, sono:
a) minimo contrattuale mensile
b) eventuali scatti di anzianità
c) eventuale elemento di maggiorazione
d) eventuale superminimo contrattuale.
Minimo contrattuale mensile (art. 7)
Dal 1° agosto 2004 il minimo contrattuale mensile è pari a 2.214,00 € lorde per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997 ed a 2.893,00 € lorde per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente all’11 dicembre 2007 la retribuzione minima mensile “di ingresso” non potrà essere inferiore a € 2.900,00, valore aggiornato a €3.000,00 per i dirigenti assunti o nominati dal 6 ottobre 2010.
Scatti di anzianità (art. 11)
L'istituto degli scatti di anzianità è stato abrogato a decorrere dal mese di ottobre 1999. A titolo di risarcimento per il minor futuro introito che questa abrogazione comporterà si è stabilito di erogare, ai dirigenti in servizio alla data del 1° ottobre 1999 e a decorrere dallo stesso mese di ottobre 1999, un importo pari a L. 170.000 (87,80 €) mensili, non assorbibili da alcuna voce retributiva.
Elemento di maggiorazione (art. 9)
Si tratta di un elemento della retribuzione che per questo settore, a differenza di altri, veniva determinato in cifra fissa fino a raggiungere, nel gennaio 1996, l'importo massimo di L. 600.000 (309,87 €) mensili lorde. Questa voce retributiva è stata abrogata con decorrenza 1° giugno 1996 ed è quindi presente unicamente nelle retribuzioni dei dirigenti in forza anteriormente a tale data.
Superminimo contrattuale (art. 8)
Gli accordi 1° luglio 1997, 15 ottobre 1999, 4 aprile 2001, 3 agosto 2004, 11 dicembre 2007 e 5 ottobre 2010 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina. Per il biennio 1997/1998, in via sperimentale, si è stabilito di calcolare gli aumenti contrattuali "ad personam", rivalutando le retribuzioni effettivamente percepite al 31 dicembre 1994 (o alla data di assunzione, se successiva) in base alle seguenti percentuali:
• 5,40% (recupero inflazione 1995), 3,90% (recupero inflazione 1996) e 2,50% (anticipo inflazione 1997), per determinare la retribuzione mensile con decorrenza 1° gennaio 1997;
• 2% (pari al tasso di inflazione programmata per il 1998) per determinare la retribuzione mensile con decorrenza 1° gennaio 1998.
Successivamente si è deciso di tornare alla più tradizionale formula dell'aumento retributivo in cifra fissa, riconoscendo ai dirigenti in forza i seguenti incrementi retributivi:
| dal 1° gennaio 1999 | L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2000 | L. 400.000 (206,58 €) lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2001 | L. 225.000 (116,20 €) lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2002 | L. 375.000 (193,67 €) lorde mensili |
| dal 1° agosto 2004 | euro 275,00 lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2005 | euro 125,00 lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2006 | euro 120,00 lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2007 | euro 150,00 lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2008 | euro 150,00 lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2010 | euro 100,00 lorde mensili |
| dal 1° gennaio 2011 | euro 150,00 lorde mensili |
Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2008-2011:
| data nomina dirigente | Superminimo contrattuale | |||
| dal | al | dal 1°/01/2008 | dal 1°/01/2010 | dal 1°/01/2011 |
| 31/12/96 | X+Y+ 1.439,74 | X+Y+ 1.539,74 | X+Y+ 1.689,74 | |
| 01/01/97 | 30/09/99 | 1.439,74 | 1.539,74 | 1.689,74 |
| 01/10/99 | 31/12/99 | 1.336,45 | 1.436,45 | 1.586,45 |
| 01/01/00 | 01/04/01 | 1.129,87 | 1.229,87 | 1.379,87 |
| 02/04/01 | 03/08/04 | 820,00 | 920,00 | 1.070,00 |
| 04/08/04 | 31/12/04 | 545,00 | 645,00 | 795,00 |
| 01/01/05 | 31/12/05 | 420,00 | 520,00 | 670,00 |
| 01/01/06 | 11/12/07 | 300,00 | 400,00 | 550,00 |
| 12/12/07 | 31/12/07 | 150,00 | 250,00 | 400,00 |
| 01/01/08 | 05/10/10 | --- | 100,00 | 150,00 |
| 06/10/10 | 31/12/10 | --- | --- | 150,00 |
| 01/01/11 | --- | --- | ||
UNA TANTUM (tassazione separata, no utile TFR):
ago. 2004: 2.275,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2003
gen. 2011: 400,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2009
giu. 2011: 400,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2009
X= aumento in percentuale del 1° gennaio 1997
Y= aumento in percentuale del 1° gennaio 1998