Tutte le opportunità da cogliere prima o dopo l'uscita dall'azienda
Il programma studiato da Assidir, per conto dell’Associazione Antonio Pastore e di Manageritalia, in collaborazione con Europ Assistance.
Un luogo virtuale per incontrare gli associati Manageritalia, conoscere e condividere, creare business.
Manageritalia opera a livello nazionale e locale rappresentando gli associati nella stipula dei contratti collettivi, nelle vertenze collettive e nei rapporti con enti, autorità e istituzioni.
Strumenti on e off line informano e aggiornano costantemente sull’attività e i servizi della Federazione e delle Associazioni sui principali temi di cultura manageriale.
L’attività di Manageritalia spazia dalla rappresentanza istituzionale, all’organizzazione di eventi, convegni alla realizzazione di manifestazioni per il tempo libero.





La parte conclusiva del ccnl, con gli articoli:
32. disposizioni generali
33. controversie di applicazione
34. decorrenza e durata
contiene un rinvio alla normativa contrattuale prevista per gli impiegati di massima categoria operanti in azienda per determinati istituti (servizio militare, benemerenze nazionali, assegni familiari) e alle norme di legge per tutto ciò che non è contemplato dal ccnl dei dirigenti, oltre a puntualizzare che sono mantenute comunque le condizioni di miglior favore concordate tra azienda e dirigente (art. 32).
Il ccnl, infine, prevede la costituzione di una commissione paritetica nazionale per la risoluzione di eventuali controversie di applicazione (art. 33).
Per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, possono essere costituite Commissioni paritetiche territoriali per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. A seguito della sottoscrizione dell’accordo del 30 novembre 2007, presso le suddette Commissioni potranno essere sottoscritti anche gli accordi collettivi, aziendali o individuali volti a stabilire i criteri di corresponsione della retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti in azienda.
Per quanto riguarda poi decorrenza e durata (art. 34), il ccnl - in osservanza del disposto contenuto nell'accordo sul costo del lavoro del luglio '93 - ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e per gli istituti di previdenza e assistenza integrative.




