Cessazione

La parte sesta del ccnl, con gli articoli :
27
. risoluzione del contratto di lavoro
28. preavviso di licenziamento o di dimissioni
29. outplacement
30. trattamento di fine rapporto
31. indennità in caso di morte

è dedicata alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e al trattamento spettante al dirigente nelle varie ipotesi di risoluzione.

Nell'art. 27 riguardante la risoluzione del contratto di lavoro si sottolinea l'importanza della forma scritta in caso di recessione del contratto da ambo le parti. Se la recessione avviene per iniziativa dell'azienda sussiste, in caso di licenziamento ingiustificato, l'obbligo per il datore di lavoro di indicare contestualmente la motivazione, con conseguente possibilità da parte del dirigente di ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato.

L'art. 28 sul preavviso di licenziamento o di dimissioni contiene indicazioni sulle modalità e formalità da rispettare in caso di licenziamento/dimissioni del dirigente e stabilisce i termini di preavviso in misura variabile in relazione all'anzianità di servizio. Inoltre l'articolo detta alcune regole in merito all'eventuale indennità sostitutiva del preavviso non prestato.

L'outplacement (art. 29) è una procedura che l'azienda è tenuta ad attivare solo su formale richiesta del dirigente, in modo da garantire un importante supporto al dirigente nel momento della perdita del posto di lavoro. Salvo patto contrario, il dirigente si fa carico al 50% dei relativi costi che l’azienda provvederà a dedurre dalle spettanze di fine rapporto, il restante 50% è sostenuto dall’azienda.

Per quanto riguarda gli incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione, è prevista la possibilità di usufruire, per periodo limitato ad un anno, di uno sgravio contributivo analogo a quello previsto per i DPN, a favore delle aziende che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Si definisce trattamento di fine rapporto (art. 30) quell'indennità che, a norma dell'art. 2120 del Codice civile, viene accantonata annualmente dall'azienda e deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La sua determinazione si presenta complessa nei casi di lunghe anzianità di servizio, perché si deve tener conto delle diverse normative che si sono succedute nel tempo:
1. regime di calcolo dell'indennità di anzianità in vigore fino al 31/12/1981;
2. regime di calcolo dell'indennità di anzianità a partire dall'1/1/1982 al 31/5/1982;
3. regime di calcolo del tfr a partire dall'1/6/1982 per effetto della Legge n. 297/1982 che lo ha introdotto.

Con l'art. 31 relativo all'indennità in caso di morte, si stabiliscono gli emolumenti dovuti agli aventi diritto nel caso il dirigente deceda mentre si trova in servizio. In proposito sono considerati in servizio tutti i dirigenti che abbiano comunque pendente un rapporto di lavoro con un'azienda, anche se al momento del decesso non si trovino materialmente sul posto di lavoro, ovvero se il medesimo rapporto sia temporaneamente sospeso da una causa legittima (ferie, viaggi di lavoro o personali, malattia, ecc.). Inoltre non ha rilievo la causa che ha provocato il decesso del dirigente in servizio, essendo tutelate, anche se con diverse provvidenze, tutte le situazioni che si possono verificare (malattia, malattia professionale, infortunio dipendente o meno da cause di servizio). Non hanno rilievo neppure le condizioni in cui si trova il rapporto di lavoro (prova, svolgimento, aspettativa, preavviso di licenziamento o dimissioni).



La lista da mostrare o nascondere