
Il Fasdac garantisce agli assistiti la copertura delle principali prestazioni sanitarie privilegiandone l’erogazione nella forma diretta attraverso un proprio network di strutture convenzionate di alto livello distribuite sull’intero territorio nazionale.
Grazie a questa formula particolarmente vantaggiosa (in vigore dal maggio 2005), l’assistito potrà effettuare in modo totalmente gratuito alcune prestazioni di “routine” (analisi di laboratorio, diagnostica strumentale e per immagini) e le cure fisioterapiche, mentre pagherà la sola quota a proprio carico per le prestazioni di ricovero (15% della spesa), le visite specialistiche ambulatoriali (20%) e le cure odonotoiatriche (30%). In questi ultimi casi sarà il Fasdac a versare direttamente alla struttura convenzionata la quota rimanente.
Questa strategia è volta a contenere e razionalizzare la spesa attraverso l’aumento del numero delle convenzioni per incentivare le prestazioni dirette che permettono di usufruire di tariffe più convenienti rispetto a quelle di mercato. Il principio perseguito si basa su un fondamento logico: se tutti gli assistiti faranno uso delle convenzioni che, a parità di prestazioni, presentano costi negoziati dal Fasdac, il bilancio raggiungerà l’equilibrio necessario per mantenere le attuali prestazioni.
Per questo è stata potenziata ed estesa la rete di strutture convenzionate, tutte con elevati standard qualitativi (cliniche e case di cura, centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici, équipe medico/chirurgiche), raddoppiandola nei numeri rispetto al 2004. Gli associati possono scegliere all’interno di una rete di convenzioni che vede coinvolta la quasi totalità delle eccellenze mediche sul territorio nazionale (vedi 

convenzioni sanitarie).
E’ comunque assicurata la libertà di scelta agli assistiti che possono ricorrere con la forma indiretta alle prestazioni di strutture di cura o di medici/chirurghi al di fuori del sistema convenzionale Fasdac in Italia o all’estero.
In questi casi l’assistito corrisponde l’intero costo della prestazione e successivamente chiede al Fasdac il rimborso per il tramite dell’Associazione territoriale, utilizzando l’apposita 

modulistica.
Il rimborso avviene sulla base di importi predefiniti nel 

Nomenclatore, secondo i valori medi della forma diretta.
Vedi le prestazioni assistenziali nelle due forme di utilizzo (diretta e indiretta)
Il Fasdac opera sul territorio attraverso le Associazioni territoriali Manageritalia che forniscono informazioni e consulenze sull’utilizzo delle prestazioni e gestiscono le richieste di rimborso.
Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa garantisce la copertura delle spese sostenute per:
a) cure mediche, specialistiche, chirurgiche e farmaceutiche, conseguenti a malattie o eventi traumatici;
b) assistenza ostetrica;
c) degenza in ospedali o case di cura, sia per la retta che per le cure;
d) cure e protesi odontoiatriche;
e) protesi e apparecchio acustico;
f) assistenza infermieristica resa indispensabile da particolari esigenze documentate dal medico curante;
g) spese funerarie per il solo dirigente.
Sono esclusi i rimborsi per:
a) cure ed eventi di lieve entità;
b) forme dichiaratamente Tbc e come tali assistite dall'Inps;
c) cure rese necessarie da incidenti traumatici quando siano coperti da assicurazione per legge, per contratto di lavoro o a cura dell'azienda, oppure derivanti da un terzo responsabile, da partecipazioni a gare sportive o avvenimenti agonistici;
d) spese per i familiari che volessero assistere l'ammalato nel luogo di cura, a meno che tale assistenza non sia resa indispensabile da particolari esigenze documentate dal medico curante;
e) forme morbose coperte da altra assicurazione obbligatoria per legge;
f) operazioni o cure puramente estetiche;
g) cure termali. Sono inoltre escluse le spese per i ricoveri in strutture non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per la parte già coperta dalle Asl;
h) le prestazioni erogate da strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili;
i) le prestazioni effettuate da operatori e presso strutture sprovvisti rispettivamente dei titoli di studio /professionali previsti dalla legge e delle autorizzazioni sanitarie;
l) i trattamenti di tipo preventivo diversi da quelli previsti dai programmi di prevenzione fissati dal Fondo.